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LA DOCUMENTAZIONE

Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:
1) certificazione attestante la condizione di disabilità:

• per i non vedenti e sordi: certificato che attesti la loro condizione, rilasciato da una
Commissione medica pubblica;

• per i disabili psichici o mentali: verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla
Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della citata legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento
dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990);

• per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati:
verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della citata legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione;
Riguardo alla certificazione medica richiesta, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni.

a) I portatori di handicap psichico o mentale, come previsto per le altre categorie di disabili,
conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l’acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave è attestato (invece che dalla commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992) da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.
Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Ad esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione “…con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

b) I disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di handicap grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”. È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

c) Per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione prevista dall’art. 4 della legge n. 104 del 1992.

d) La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l’accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico).

Per richiedere il beneficio è necessario, comunque, che il veicolo sia utilizzato a vantaggio della persona invalida.

2) ai soli fini dell’agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.
Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

3) fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).

Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni solo sui veicoli adattati, la documentazione da produrre è specificata nel paragrafo seguente.

 
 
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