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QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI Le norme tributarie emanate negli ultimi anni hanno mostrato particolare attenzione per le persone con disabilità e i loro familiari, riservando loro numerosi benefici fiscali.
La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui la normativa tributaria riconosce benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.
In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le seguenti agevolazioni:
PER I FIGLI A CARICO
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni:
- per il figlio di età inferiore a tre anni 1.120 euro
- per il figlio di età superiore a tre anni 1.020 euro
Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro (vedi Capitolo III, paragrafo 1).
PER I VEICOLI
- la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
- l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto
- l’esenzione dal bollo auto
- l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
PER GLI ALTRI MEZZI DI AUSILIO E I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
PER LE SPESE SANITARIE
- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica
PER L’ASSISTENZA PERSONALE
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la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
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la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a 2100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro (vedi Cap. III, paragrafo 3).
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